{"id":468,"date":"2022-02-12T15:31:42","date_gmt":"2022-02-12T15:31:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.palombicostruzioni.it\/?page_id=468"},"modified":"2022-02-17T21:33:06","modified_gmt":"2022-02-17T21:33:06","slug":"superbonus-110","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.palombicostruzioni.it\/?page_id=468","title":{"rendered":"SUPERBONUS 110%"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>LA LEGGE DI BILANCIO 2022: LA PROROGA DEL SUPERBONUS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La proroga del Superbonus<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore ha riscritto integralmente il comma 8 \u2013 bis dell\u2019art. 119. In particolare, \u00e8 stato previsto che per gli interventi effettuati dai <strong>condomini <\/strong>e dalle persone fisiche, al di fuori dell\u2019esercizio di attivit\u00e0 di impresa, arte o professione, <strong>su edifici composti da due a quattro unit\u00e0 <\/strong>immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in compropriet\u00e0 da pi\u00f9 persone fisiche, la detrazione del 110 per cento potr\u00e0 essere fatta valere con riferimento alle <strong>spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Lo stesso termine del <strong>31 dicembre 2023 <\/strong>riguarda gli interventi effettuati dalle <strong>organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale <\/strong>di cui all\u2019art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle <strong>organizzazioni di volontariato <\/strong>iscritte nei registri di cui all\u2019articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle <strong>associazioni di promozione sociale <\/strong>iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall\u2019articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore ha poi previsto anche l\u2019allineamento della scadenza degli interventi trainanti, rispetto agli interventi trainati. Infatti, danno diritto alla detrazione del 110 per cento le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi <em>\u201ceffettuati dalle persone fisiche sulle singole unit\u00e0 immobiliari all\u2019interno dello stesso condominio o dello stesso edificio\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Se, ad esempio, l\u2019intervento condominiale inizia il 1\u00b0 ottobre 2022, il singolo proprietario pu\u00f2 sostituire gli infissi all\u2019interno della propria abitazione, fruendo della detrazione del 110 per cento, anche nell\u2019anno 2023, a condizione, per\u00f2, che l\u2019intervento sia effettuato congiuntamente con quello condominiale (trainante). I nuovi infissi devono quindi essere installati in una data compresa tra l\u2019avvio dell\u2019intervento condominiale, e la data di fine lavori relativa al medesimo cantiere.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Agenzia delle entrate ha chiarito con la circolare n. 24\/E del 2020 il significato attribuibile all\u2019espressione \u201ccongiuntamente\u201d. Il documento di prassi ha precisato che la maggiore detrazione pu\u00f2 essere fatta valere a condizione che l\u2019intervento \u201ctrainato\u201d, ad esempio, la sostituzione degli infissi, sia eseguito in un arco temporale compreso tra l\u2019apertura del cantiere relativo all\u2019intervento trainante e la fine dei lavori relativa a quest\u2019ultimo intervento.<\/p>\n\n\n\n<p>Per tutti questi soggetti il legislatore (la Legge di Bilancio 2022) ha previsto un meccanismo di riduzione graduale della detrazione con riferimento alle spese sostenute nei successivi anni 2024 e 2025. In particolare, per le spese sostenute dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre 2024, la detrazione potr\u00e0 essere fatta valere nella misura del 70 per cento. Invece, nel successivo anno 2025, il beneficio si ridurr\u00e0 ulteriormente al 65 per cento.<\/p>\n\n\n\n<p>Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche <strong>sulle unit\u00e0 immobiliari unifamiliari <\/strong>o funzionalmente indipendenti, la detrazione del 110 per cento pu\u00f2 essere fatta valere per le spese sostenute entro il <strong>30 giugno 2022<\/strong>. Se in coincidenza di tale data l\u2019intervento sia stato eseguito per almeno il 30 per cento, la scadenza risulta <strong>prorogata al 31 dicembre 2022<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso il committente potr\u00e0 fruire di sei mesi in pi\u00f9 per fare valere la maggiore detrazione. L\u2019avanzamento minimo dell\u2019opera \u00e8 l\u2019unica condizione prevista dalla legge per fruire della maxi &#8211; detrazione fino al termine dell\u2019anno 2022.<br><br><\/p>\n\n\n\n<p>Nel testo definitivamente approvato della legge di Bilancio 2022 \u00e8 stato eliminato sia il riferimento alla CILA presentata entro il 30 settembre 2021, sia il valore dell\u2019indicatore ISEE che, secondo il testo originariamente previsto del disegno di legge, subordinava la proroga al mancato superamento del valore di 25.000 euro. \u00c8 parimenti irrilevante, ai fini della proroga, che i lavori siano eseguiti su un\u2019unit\u00e0 unifamiliare destinata a residenza secondaria1.<\/p>\n\n\n\n<p>Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all\u2019art. 119, comma 9, lett. c) del D.L. n. 34\/2020, cio\u00e8 gli istituti autonomi case popolari <strong>(IACP), <\/strong>nonch\u00e9 effettuati da enti aventi le stesse finalit\u00e0 sociali, le spese sono detraibili nella misura del 110 per cento ove sostenute <strong>entro il 30 giugno 2023 <\/strong>senza alcuna ulteriore condizione. Invece, se in corrispondenza di tale data, gli interventi sono stati eseguiti almeno nella misura del 60 per cento, la scadenza viene ulteriormente <strong>prorogata al 31 dicembre 2023. <\/strong>Per tali soggetti, quindi, non \u00e8 stata prevista alcuna novit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La medesima scadenza, del <strong>30 giugno 2023<\/strong>, con l\u2019aggiunta di ulteriori sei mesi, laddove i lavori siano avanzati di almeno il 60 per cento, riguarda <strong>le cooperative di abitazione a propriet\u00e0 indivisa <\/strong>per gli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. In questo caso la novit\u00e0 \u00e8 rilevante in quanto in precedenza, il diritto a fruire della detrazione del 110 per cento era limitato alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Il maggior termine \u00e8 quindi variabile dai dodici ai diciotto mesi2.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche in questo caso, cio\u00e8 per gli interventi effettuati dagli IACP e dalle cooperative di abitazione, il legislatore ha previsto l\u2019allineamento temporale della scadenza prevista per gli interventi \u201ctrainati\u201d. Pertanto, il socio di una cooperativa potr\u00e0 fruire della detrazione del 110 per cento con riferimento alla spesa sostenuta per la sostituzione degli infissi fino al 30 giugno o al 31 dicembre del 20233. Ci\u00f2 a condizione che gli interventi \u201ctrainati\u201d siano eseguiti congiuntamente con quelli trainanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 stata prevista invece <strong>alcuna proroga <\/strong>per gli interventi eseguiti dalle <strong>associazioni e dalle societ\u00e0 sportive dilettantistiche<\/strong>, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi4, sugli immobili adibiti a spogliatoi. In tal caso, la detrazione del 110 per cento potr\u00e0 essere fatta valere limitatamente alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"la-proroga-dal-31-dicembre-2022-al-31-dicembre-2023-criticita-e-soluzioni\">La proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023: criticit\u00e0 e soluzioni<\/h1>\n\n\n\n<p>In alcuni casi, per\u00f2, se le caratteristiche strutturali degli immobili lo consentono, \u00e8 possibile individuare soluzioni in grado di procrastinare il beneficio fino al 31 dicembre 2023, quindi con la medesima scadenza prevista per i condomini.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, \u00e8 possibile fruire della detrazione in esame per le spese sostenute fino al termine dell\u2019anno 2023, non solo per i condomini, ma anche per le persone fisiche, o per i comproprietari, che detengono edifici di modeste dimensioni, cio\u00e8 composti da due a quattro unit\u00e0 immobiliari distinte catastalmente.<br><br><\/p>\n\n\n\n<p>Conseguentemente, se le caratteristiche dell\u2019immobile lo consentono, l\u2019unica unit\u00e0 immobiliare pu\u00f2 essere \u201cfrazionata\u201d in modo da ricavare due o tre unit\u00e0 abitative. Dopo questo primo intervento, si potr\u00e0 procedere alla chiusura del cantiere e all\u2019ottenimento di un altro titolo edilizio avente ad oggetto i lavori che danno diritto al 110 per cento.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Agenzia delle entrate ha pi\u00f9 volte osservato che ai fini della determinazione dei limiti di spesa debba farsi riferimento alla situazione di partenza. In questo caso l\u2019immobile, posseduto da un unico proprietario, \u00e8 stato ad esempio trasformato in un unico edificio composto da due o tre unit\u00e0 abitative non di lusso (il limite \u00e8 di quattro). La scadenza del bonus, rispetto alla situazione preesistente, \u00e8 il 31 dicembre 2023 e non pi\u00f9 il 31 dicembre 2022. Inoltre, non sar\u00e0 neppure pi\u00f9 necessario verificare se alla data del 30 giugno 2022 i lavori siano avanzati di almeno il 30 per cento. La situazione, per ci\u00f2 che riguarda la scadenza del bonus \u00e8 coincidente con quella del condominio.<\/p>\n\n\n\n<p>Un ulteriore vantaggio sar\u00e0 costituito dall\u2019incremento dei plafond di spesa. Si consideri, ad esempio, l\u2019esecuzione di un intervento di isolamento termico avente ad oggetto pi\u00f9 del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell\u2019edificio. Prima dell\u2019operazione di frazionamento, per l\u2019immobile unifamiliare il plafond di spesa era pari a 50.000 euro. Invece, dopo il frazionamento, laddove siano state ottenute tre unit\u00e0 abitative quindi prima di avviare il cantiere avente ad oggetto il Superbonus, il plafond di spesa sar\u00e0 pari a 120.000 euro.&nbsp; Il vantaggio \u00e8 dunque evidente.<\/p>\n\n\n\n<p>Le caratteristiche strutturali degli immobili possono essere d\u2019aiuto anche in un\u2019altra circostanza. Si consideri ad esempio il caso di due unit\u00e0 unifamiliari, funzionalmente indipendenti, con ingresso autonomo dalla strada e con almeno tre impianti su quattro di propriet\u00e0 esclusiva. Le abitazioni presentano quindi tutte le caratteristiche per essere considerate alla \u201cstregua\u201d di due immobili unifamiliari. Tuttavia, le due unit\u00e0 abitative, si caratterizzano anche per avere alcune parti in comune.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, si tratta del tetto e delle facciate. Con la risposta all\u2019istanza di interpello n. 665\/2021, l\u2019Agenzia delle entrate si \u00e8 posta il problema, a seguito della richiesta dell\u2019istante, se fosse possibile considerare le due unit\u00e0 immobiliari come un condominio minimo (le due unit\u00e0 immobiliari erano possedute da soggetti diversi).<\/p>\n\n\n\n<p>In tale ipotesi, avrebbero perso rilevanza le caratteristiche delle due unit\u00e0 immobiliari funzionalmente indipendenti valorizzando, invece, le parti in comune, quindi il condominio minimo. La risposta dell\u2019Agenzia delle entrate \u00e8 stata positiva. Anche in questo caso si ottiene come beneficio diretto un allungamento del termine fino al 31 dicembre 2023 per fruire della detrazione nella misura del 110 per cento.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"gli-immobili-unifamiliari-l-avanzamento-dell-opera-nella-misura-del-30-per-cento\">Gli immobili unifamiliari: l\u2019avanzamento dell\u2019opera nella misura del 30 per cento<\/h1>\n\n\n\n<p>La Legge di Bilancio 2022, come precedentemente illustrato, ha prorogato i termini per fruire della detrazione del 110 per cento relativamente agli interventi eseguiti su unit\u00e0 unifamiliari, o funzionalmente indipendenti. Sono cos\u00ec detraibili le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, ma <em>\u201ca condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell\u2019intervento complessivo\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui non fosse rispettata tale condizione, saranno detraibili nella predetta misura esclusivamente le spese sostenute entro la data del 30 giugno.<br><br><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 dunque essenziale comprendere come interpretare <em>l\u2019espressione <strong>\u201calmeno il 30 per cento dell\u2019intervento complessivo\u201d. <\/strong><\/em>A tal fine alcuni utili elementi possono essere desunti dalla risposta all\u2019istanza di interpello n. 791\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Il caso preso in esame dalla citata risposta riguardava un edificio di modeste\u201d dimensioni\u201d posseduto da pi\u00f9 comproprietari. In mancanza del condominio era comunque possibile fruire del Superbonus in quanto l\u2019edificio era composto da quattro unit\u00e0 immobiliari distinte catastalmente. In particolare, facevano parte dell\u2019edificio tre appartamenti e un deposito pertinenziale di categoria C\/2.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di verificare il mancato superamento del limite delle quattro unit\u00e0 immobiliari non devono essere considerate le pertinenze, che per\u00f2 entrano nel limite di spesa. Nel caso in esame, quindi le tre abitazioni consentono di beneficiare della detrazione del 110 per cento. Invece, ai fini del computo del limite di spesa, la soglia singola deve essere moltiplicata per quattro, comprendo anche la pertinenza.<\/p>\n\n\n\n<p>La parte pi\u00f9 interessante dalla risposta riguarda l\u2019individuazione del termine per fruire della detrazione rinforzata. In particolare, secondo le disposizioni in vigore nell\u2019anno 2021, i comproprietari potevano considerare in detrazione nella misura del 110 per cento le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che l\u2019avanzamento dell\u2019opera alla data del 30 giugno fosse almeno del 60 per cento.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la risposta all\u2019istanza di interpello l\u2019Agenzia delle entrate ha chiarito che il requisito del 60 per cento dei lavori alla data del 30 giugno 2022 deve essere calcolato tenendo conto dell\u2019intero intervento e non soltanto dei lavori strutturali antisismici realizzati per quella data.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, nel caso in cui gli interventi comportino l\u2019accorpamento di pi\u00f9 unit\u00e0 abitative o la suddivisione in pi\u00f9 immobili di un\u2019unica unit\u00e0 abitativa, per l\u2019individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unit\u00e0 immobiliari censite in catasto all\u2019inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo principio, riguardante le modalit\u00e0 di calcolo dell\u2019avanzamento dell\u2019intervento considerato nel suo complesso trovano quindi applicazione anche con riferimento alla proroga prevista per gli immobili unifamiliari. Ci\u00f2 al fine di verificare l\u2019avanzamento dell\u2019intervento, alla data del 30 giugno 2022, nella misura minima del 30 per cento. In questo caso, come detto, sono detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Il contribuente avr\u00e0 cos\u00ec a disposizione sei mesi in pi\u00f9 per fruire della maggiore detrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Si consideri, ad esempio, il caso in cui, il proprietario abbia appaltato alla ditta non solo i lavori che attribuiscono il diritto alla detrazione del 110 per cento, ma anche un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Si consideri ancora il caso in cui per la prima tipologia di lavori, il SAL abbia raggiunto il 29 per cento; invece, per l\u2019intervento di recupero del patrimonio edilizio, il SAL abbia raggiunto il 10 per cento. Al fine di verificare il raggiungimento dell\u2019avanzamento dell\u2019intervento di almeno il 30 per cento devono essere considerati congiuntamente le due tipologie di lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, come chiarito dalla risposta all\u2019interpello, deve essere verificato l\u2019avanzamento dell\u2019intervento considerato nel suo complesso. Pertanto, con riferimento all\u2019esempio, il contribuente avr\u00e0 pi\u00f9 tempo a disposizione per fare valere della detrazione del 110 per cento.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, al fine di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, \u00e8 necessario che il SAL, avente ad oggetto esclusivamente i lavori da Superbonus, abbia raggiunto almeno il 30 per cento. Nell\u2019esempio, la condizione non risulta verificata. Pertanto, il contribuente, pur avendo a disposizione pi\u00f9 tempo per fruire del Superbonus, non potr\u00e0 per il momento n\u00e9 fruire dello sconto, n\u00e9 cedere il credito.<br><br>Le scadenze del super bonus: un quadro di sintesi<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>LE SCADENZE DEL SUPERBONUS<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Soggetti<\/strong><\/td><td><strong>Scadenza dopo l\u2019art. 1 D.L. n.<\/strong> <strong>59\/2021<\/strong><\/td><td><strong>Legge di Bilancio 2022<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Condomini<\/strong><\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 31 dicembre 2022<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 31 dicembre 2023<\/td><\/tr><tr><td><strong>Persone fisiche:<\/strong> lavori su edifici posseduti da un unico proprietario: da due a quattro unit\u00e0 immobiliari o in compropriet\u00e0<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022; &#8211; estensione al 31 dicembre 2022: per gli interventi in corso al 30 giugno 2022 effettuati per almeno il 60 per cento dell\u2019intervento complessivo<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 31 dicembre 2023<\/td><\/tr><tr><td><strong>Persone fisiche:<\/strong> <strong>&nbsp;<\/strong> unit\u00e0 immobiliari unifamiliari o funzionalmente indipendenti<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022;<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022; &#8211; estensione al 31 dicembre 2022: per gli interventi in corso al 30 giugno 2022 effettuati per almeno il 30 per cento dell\u2019intervento complessivo<\/td><\/tr><tr><td><strong>Persone fisiche<\/strong> <strong>&nbsp;<\/strong> Interventi \u201ctrainati\u201d all\u2019interno delle unit\u00e0 immobiliari<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022;<\/td><td>1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 31 dicembre 2023 per gli interventi eseguiti sulle singole unit\u00e0 immobiliari poste all\u2019interno di un condominio; 1\u00b0 luglio 2020 \u2013 31 dicembre 2023 per gli interventi eseguiti sulle singole unit\u00e0 immobiliari poste all\u2019interno degli edifici (di \u201cpiccole dimensioni) posseduti da un unico proprietario o in compropriet\u00e0; 1\u00b0 luglio 2020 \u2013 30 giugno 2022 per gli interventi eseguiti all\u2019interno di unit\u00e0 unifamiliari o funzionalmente indipendenti;1\u00b0 luglio 2020 \u2013 31 dicembre 2022 per gli interventi eseguiti all\u2019interno delle singole unit\u00e0 immobiliari qualora i lavori trainanti abbiano scadenza al 31 dicembre 2022 (avanzamento al 30 giugno 2022 di almeno il 30 per cento dell\u2019opera).<\/td><\/tr><tr><td>Istituti autonomi case popolari <strong>(IACP) <\/strong>o enti assimilati<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 \u2013 30 giugno 2023; &#8211; estensione 31 dicembre 2023: per gli interventi in corso al 30 giugno 2023 effettuati per almeno il 60 per cento dell\u2019intervento complessivo &#8211;<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 \u2013 30 giugno 2023; &#8211; estensione 31 dicembre 2023: per gli interventi in corso al 30 giugno 2023 effettuati per almeno il 60 per cento dell\u2019intervento complessivo<\/td><\/tr><tr><td>Cooperative di abitazione a propriet\u00e0 indivisa<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022;<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 \u2013 30 giugno 2023; &#8211; estensione 31 dicembre 2023: per gli interventi in corso al 30 giugno 2023 effettuati per almeno il 60 per cento dell\u2019intervento complessivo<\/td><\/tr><tr><td><strong>Persone fisiche<\/strong> Interventi \u201ctrainati\u201d all\u2019interno delle unit\u00e0 immobiliari di edifici IACP o di Cooperative di abitazione a propriet\u00e0 indivisa<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022;<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 \u2013 30 giugno 2023; estensione 31 dicembre 2023: per gli interventi (trainanti) in corso al 30 giugno 2023 effettuati per almeno il 60 per cento dell\u2019intervento complessivo<\/td><\/tr><tr><td><strong>&nbsp;<\/strong> Onlus Organizzazioni di Volontariato Associazioni di promozione sociale<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022;<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 \u2013 31 dicembre 2023;<\/td><\/tr><tr><td>Associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche iscritte bel registro CONI solo per gli immobili adibiti a spogliatoi<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La proroga del Super sisma bonus<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le medesime regole, per ci\u00f2 che riguarda la proroga, trovano applicazione per gli interventi antisismici di cui all\u2019art. 119, comma 4. Ci\u00f2 in quanto la disciplina di cui al successivo comma 8 \u2013 bis, cos\u00ec come modificato per ci\u00f2 che riguarda le nuove scadenze, \u00e8 a \u201cfattor comune\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci si riferisce, in questo caso, al Superbonus &#8220;sismico&#8221; o Sismabonus 110 per cento, che vale indistintamente per tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico indicati nell<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2013-06-04%3B63~art16!vig=%20\">\u2019art.16 dal<\/a> <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2013-06-04%3B63~art16!vig=%20\">comma 1-bis al comma 1-septies del <\/a>decreto \u2013 legge 4 giugno 2013, n. 63. \u00c8 irrilevante, in questo caso, che il miglioramento antisismico determini <strong>il passaggio a una classe, due o tre di rischio inferiore<\/strong>. Tale circostanza costituisce un ulteriore vantaggio considerando che il Sismabonus classico differenzia non poco le percentuali di detrazione a seconda, appunto, degli \u201cstep\u201d di miglioramento sismico5.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 dunque necessario distinguere le misure antisismiche e le opere per la messa in sicurezza statica in tutte le zone sismiche; nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui spese sostenute danno diritto, a determinate condizioni, al \u201cSisma bonus\u201d del 50 \u2013 70 \u2013 75 \u2013 80 \u2013 85 fino al 31 dicembre 2024. Invece, il Super sisma bonus del 110 per cento pu\u00f2 essere fatto valere, su presupposti parzialmente diversi6 e con scadenze diversificate a seconda dei casi7. Ad esempio, \u00e8 possibile fruire della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da un condominio relativamente ad un intervento antisismico fino al 31 dicembre 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Invece, per <strong>l\u2019acquisto delle case antisismiche <\/strong>il termine ultimo per fruire della detrazione del 110 per cento, \u00e8 costituito dal 30 giugno 2022<strong>. <\/strong>Entro tale data deve essere stata <strong>sostenuta la spesa <\/strong>e deve essere stato <strong>stipulato il relativo rogito. <\/strong>In questo senso si \u00e8 espressa in passato l\u2019Agenzia delle entrate. Infatti, anche dopo l\u2019approvazione della legge di bilancio del 2022, \u00e8 rimasta invariata la previsione del comma 4 secondo cui la detrazione del 110 per cento relativa agli interventi antisismici si applica alle spese sostenute nel periodo 1\u00b0 luglio 2020 \u2013 30 giugno 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale detrazione riguarda la demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, laddove tali imprese provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell\u2019immobile. In questi casi la detrazione del 110 per cento spetta all\u2019acquirente delle singole unit\u00e0 immobiliari, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna abitazione (art. 16, comma 1 \u2013 septies del D.L. 63\/2013)<\/p>\n\n\n\n<p>La proroga prevista dalla Legge di Bilancio del 2022 riguarda esclusivamente l\u2019esecuzione degli interventi antisismici. La fattispecie in esame attribuisce il diritto alla detrazione non con riferimento ad uno specifico intervento, ma all\u2019acquisto di unit\u00e0 immobiliari ricostruite con criteri antisismici. Per tale ragione deve considerarsi non prorogata la scadenza del 30 giugno 2022, cio\u00e8 la data entro cui devono essere rogati gli atti di trasferimento dei predetti immobili8.<br><br><\/p>\n\n\n\n<p>La legge di Bilancio ha poi previsto una proroga ad hoc per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1\u00b0 aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In questo caso la detrazione per gli interventi antisismici spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.<\/p>\n\n\n\n<p>La previsione \u00e8 contenuta nel nuovo comma 8 \u2013 ter aggiunto dall\u2019art. 1, comma 28, lett. g) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"le-scadenze-del-super-sisma-bonus-un-quadro-di-sintesi\">Le scadenze del super sisma bonus: un quadro di sintesi<\/h1>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Soggetti<\/strong><\/td><td><strong>Scadenza dopo l\u2019art. 1 D.L. n. 59\/2021<\/strong><\/td><td><strong>Legge di Bilancio 2022<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Condomini<\/strong><\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 31 dicembre 2022<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 31 dicembre 2023<\/td><\/tr><tr><td><strong>Persone fisiche:<\/strong> <strong>\u00a0<\/strong> lavori su edifici posseduti da un unico proprietario: da due a quattro unit\u00e0 immobiliari o in compropriet\u00e0<\/td><td>1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022; estensione al 31 dicembre 2022: per gli interventi in corso al 30 giugno 2022 effettuati per almeno il 60 per cento dell\u2019intervento complessivo<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 31 dicembre 2023<\/td><\/tr><tr><td><strong>Persone fisiche:<\/strong> <strong>\u00a0<\/strong> unit\u00e0 immobiliari unifamiliari o funzionalmente indipendenti<\/td><td>1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022;<\/td><td>1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022; &#8211; estensione al 31 dicembre 2022: per gli interventi in corso al 30 giugno 2022 effettuati per almeno il 30 per cento dell\u2019intervento complessivo<\/td><\/tr><tr><td><strong>Persone fisiche<\/strong> <strong>\u00a0<\/strong> Interventi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0  \u201ctrainati\u201d consistenti in sistemi di monitoraggio\u00a0strutturale continuo a fini antisismici, impianti fotovoltaici e rimozione barriere architettoniche<\/td><td>1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022;<\/td><td>1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 31 dicembre 2023 per gli interventi eseguiti sulle singole unit\u00e0 immobiliari poste all\u2019interno di un condominio;<br><br>1\u00b0 luglio 2020 \u2013 31 dicembre 2023 per gli interventi eseguiti sulle singole unit\u00e0 immobiliari poste all\u2019interno degli edifici (di \u201cpiccole dimensioni) posseduti da un unico proprietario o in compropriet\u00e0;<br><br>1\u00b0 luglio 2020 \u2013 30 giugno 2022 per gli interventi eseguiti all\u2019interno di unit\u00e0 unifamiliari o funzionalmente indipendenti;<br><br>1\u00b0 luglio 2020 \u2013 31 dicembre 2022 per gli interventi eseguiti all\u2019interno delle singole unit\u00e0 immobiliari qualora i lavori trainanti abbiano scadenza al 31 dicembre 2022 (avanzamento al 30 giugno 2022 di almeno il 30 per cento dell\u2019opera).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Persone fisiche<\/strong> <strong>\u00a0<\/strong> Acquisto di case antisismiche<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022; il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022le due condizioni devono coesistere<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022; il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022 le due condizioni devono coesistere<\/td><\/tr><tr><td><strong>Istituti autonomi case popolari (IACP) o enti assimilati<\/strong><\/td><td>1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 31 dicembre 2022;<br>estensione 30 giugno 2023: per gli interventi in corso al 31 dicembre 2022 effettuati per almeno il 60 per cento dell\u2019intervento complessivo<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 \u2013 30 giugno 2023; &#8211; estensione 31 dicembre 2023: per gli interventi in corso al 30 giugno 2023 effettuati per almeno il 60 per cento dell\u2019intervento complessivo<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Cooperative di abitazione a propriet\u00e0 indivisa<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 \u2013 30 giugno 2023; &#8211; estensione 31 dicembre 2023: per gli interventi in corso al 30 giugno 2023 effettuati per almeno il 60 per cento dell\u2019intervento complessivo<\/td><\/tr><tr><td><strong>Persone fisiche<\/strong> &nbsp; Interventi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; \u201ctrainati\u201d all\u2019interno delle unit\u00e0 immobiliari di edifici IACP o di Cooperative di abitazione a propriet\u00e0 indivisa consistenti in sistemi di monitoraggio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; strutturale continuo a fini antisismici, impianti fotovoltaici e rimozione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; barriere architettoniche<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 \u2013 30 giugno 2023; &#8211; estensione 31 dicembre 2023: per gli interventi in corso al 30 giugno 2023 effettuati per almeno il 60 per cento dell\u2019intervento complessivo<\/td><\/tr><tr><td>Onlus &nbsp; Organizzazioni&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di Volontariato &nbsp; Associazioni di promozione sociale<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022;<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2023<\/td><\/tr><tr><td>Associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche iscritte bel registro CONI solo per gli immobili adibiti a spogliatoi<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022;<\/td><td>&#8211; 1\u00b0 luglio 2020 &#8211; 30 giugno 2022;<\/td><\/tr><tr><td>Interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici a far data dal 1\u00b0 aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza &nbsp; Nuovo comma 8 \u2013 ter dell\u2019art. 119&nbsp; &nbsp;del&nbsp; &nbsp;D.L.&nbsp; &nbsp;n.&nbsp; &nbsp;34\/2020, aggiunto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dalla&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Legge&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di Bilancio 2022<\/td><td>&#8211;<\/td><td>&#8211; Fino al 31 dicembre 2025<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Si applica il meccanismo del decalage (non riportato all\u2019interno della tabella su indicata). Pertanto, la<\/p>\n\n\n\n<p>detrazione del 110 per cento relativa alle spese sostenute dopo il 31 dicembre 2023 risulter\u00e0 cos\u00ec ridotta:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>spese sostenute nell\u2019anno 2024: 70 per cento;<\/li><li>spese sostenute nell\u2019anno 2025: 65 per cento.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><br><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA LEGGE DI BILANCIO 2022: LA PROROGA DEL SUPERBONUS La proroga del Superbonus Il legislatore ha riscritto integralmente il comma 8 \u2013 bis dell\u2019art. 119. In particolare, \u00e8 stato previsto che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell\u2019esercizio di attivit\u00e0 di impresa, arte o professione, su edifici composti &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.palombicostruzioni.it\/?page_id=468\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;SUPERBONUS 110%&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.palombicostruzioni.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/468"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.palombicostruzioni.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.palombicostruzioni.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.palombicostruzioni.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.palombicostruzioni.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=468"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.palombicostruzioni.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/468\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":480,"href":"https:\/\/www.palombicostruzioni.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/468\/revisions\/480"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.palombicostruzioni.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=468"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}